Regione Lombardia - Prestito d'Onore

Criteri e procedure per l'erogazione dei prestiti sull'onore in attuazione dell'art. 3, commi 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23, "Politiche regionali per la famiglia".

VISTO l'art. 3, commi 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia" (Allegato A);

VISTA la d.g.r. 29 dicembre 2000, n.VII/2993, con la quale la Giunta regionale ha indicato le linee per l'attivazione del prestito sull'onore;

RILEVATA la difficoltà di attuazione del 'prestito sull'onore' secondo quanto previsto nella d.g.r. n.VII/2993 del 29.12.2000, con particolare riferimento alla determinazione delle condizioni per l'accesso al contributo regionale;

PRESO ATTO che l'art. 3, comma 16 della l.r. n. 23/99 prevede che la Giunta regionale determini le modalità operative necessarie per dare attuazione al 'prestito sull'onore';

RITENUTO, pertanto, necessario procedere ad una nuova disciplina del prestito in questione, al fine di rendere operativo quanto disposto dall'art. 3, commi 2, 3, 4, 5 e 6 della l.r. n. 23/99;

PRESO ATTO che l'art. 3, commi 2, 3, 4, 5 e 6 prevede la concessione di 'prestiti sull'onore' consistenti in contributi da erogare alle famiglie in situazione di temporanea difficoltà economica per il finanziamento di spese relative alle necessità della vita familiare e da restituire secondo piani di rimborso concordati, senza interessi a carico del mutuatario;

PRESO ATTO che per 'famiglie' e per 'giovani coppie', identificati dalla l.r. n. 23/99 quali beneficiari dei 'prestiti sull'onore', si intende:

RITENUTO di precisare che la 'situazione di temporanea difficoltà economica' relativa alle famiglie richiedenti il prestito sull'onore riguarda uno dei seguenti eventi:

  1. aumento del carico familiare derivante da parti gemellari o inserimento in famiglia di uno o più figli adottati;
  2. perdita o riduzione dell'attività lavorativa di uno o entrambi i percettori di reddito, per una delle seguenti cause:
  3. stato di disoccupazione dell'unico percettore di reddito con età superiore a 45 anni in conseguenza di ristrutturazione e/o cessazione dell'attività dell'azienda presso cui prestava lavoro in qualità di dipendente;

RILEVATO che la l.r. n. 23/99 definisce all'art.3, commi 2 e 3 le condizioni per la concessione del prestito sull'onore e precisamente:

DATO ATTO che ai sensi dell'art.3, comma 14 della l.r. n. 23/99 per reddito complessivo si intende il reddito imponibile della famiglia risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi. Ai fini della verifica della compatibilità con il limite fissato di lire 80.000.000(euro 41.316,55) il reddito complessivo deve essere diminuito di lire 4 milioni (euro 2.065,83) per ogni figlio a carico alla data di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio, tenendo conto che a norma dell'art.1, comma 1 il 'concepito' è da considerarsi quale figlio a carico, e di lire 8 milioni (euro 4.131,66) per ogni figlio che si trovi nella condizione di cui all'art.3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

RITENUTO di stabilire che per l'accesso al 'prestito sull'onore' sia necessario anche essere in possesso dei seguenti requisiti:

RITENUTO di escludere dal 'prestito sull'onore' i soggetti che hanno una situazione debitoria con gli Istituti di credito che evidenzi l'assoluta incapacità di rimborso del prestito;

STABILITO di prevedere l'attuazione di una fase di sperimentazione in ordine alla concessione dei 'prestiti sull'onore' secondo le seguenti modalità:

CONSIDERATO opportuno che l'adozione di agevolazioni finanziarie quali i prestiti sull'onore, a supporto dell'autonomia finanziaria di famiglie in momentanea difficoltà economica, avvenga attraverso un'azione di raccordo con i Comuni, come previsto dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali ex art.18 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

STABILITO di demandare a Finlombarda S.p.A., nella fase di sperimentazione, la gestione dei finanziamenti regionali relativi al fondo di garanzia e al fondo abbattimento tassi previsti dall'art.3, commi 4 e 5 della l.r. n. 23/99;

RITENUTO di assegnare a Finlombarda S.p.A. un compenso per la gestione dei fondi e per il monitoraggio della sperimentazione relativi al 'prestito sull'onore' e di regolamentare i rapporti con la stessa dando mandato al Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale di conferire la lettera d'incarico ai sensi dell'art.5 della 'convenzione quadro' n.2447/RCC del 17.2.2001 di cui alla DGR n.VI/47617 del 29.12.2000;

RITENUTO di riservare per la costituzione e gestione dei fondi per la concessione dei prestiti sull'onore, in questa fase sperimentale, l'importo complessivo di lire 4.200.000.000.= (euro 2.169.118,98) a valere sull'U.P.B. 3.6.2.1.2.91 del bilancio regionale 2001, da utilizzare per le finalità di seguito indicate:

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.17, comma 32, legge 15 maggio 1997, n. 127;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per quanto in parte motiva

  1. di revocare la d.g.r. 29 dicembre 2000, n.VII/2993: "L.r. 6 dicembre 1999 n.23 'Politiche regionali per la famiglia': criteri e procedure per l'erogazione dei prestiti sull'onore in attuazione dell'art.3, commi 2, 3, 4, 5 e 6";
  2. di confermare che per 'famiglie' e per 'giovani coppie', identificati dalla l.r. n. 23/99 quali beneficiari dei prestiti sull'onore, si intende:
  1. di procedere, con il presente atto, ad una ridefinizione dei criteri e delle procedure per l'erogazione dei prestiti sull'onore in attuazione dell'art.3, comma 16 della l.r. n. 23/99, secondo quando previsto negli allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
  2. di prevedere l'attuazione di una fase di sperimentazione in ordine alla concessione dei prestiti sull'onore verranno erogati dal/dagli Istituti di credito con i quali Finlombarda S.p.a., per conto della Regione Lombardia, abbia stipulato convenzione secondo le seguenti modalità:
  1. di prevedere le seguenti condizioni per la concessione del prestito sull'onore:
  1. di stabilire che i soggetti richiedenti devono, inoltre, essere stati interessati da uno degli eventi sotto elencati:
  1. di definire che gli eventi di cui al punto 6 devono essersi verificati non oltre sei mesi prima della data di presentazione della domanda;
  2. di escludere dal 'prestito sull'onore' i soggetti che hanno una situazione debitoria con gli Istituti di credito che evidenzi l'assoluta incapacità di rimborso del prestito;
  3. di demandare a Finlombarda S.p.A., nella fase di sperimentazione, la gestione dei finanziamenti regionali relativi al fondo di garanzia e al fondo abbattimento tassi previsti dall'art. 3, commi 4 e 5 della l.r. n. 23/99;
  4. di assegnare a Finlombarda S.p.A. un compenso per la gestione dei fondi e per il monitoraggio della sperimentazione relativi al 'prestito sull'onore' e di regolamentare i rapporti con la stessa, dando mandato al Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale di conferire la lettera d'incarico ai sensi dell'art.5 della 'convenzione quadro' n.2447/RCC del 17.2.2001 di cui alla DGR n.VI/47617 del 29.12.2000;
  5. di riservare per la  costituzione e gestione dei fondi per concessione dei prestiti sull'onore, in questa fase sperimentale, l'importo complessivo di lire 4.200.000.000.= (euro 2.169.118,98) a valere sull'U.P.B. 3.6.2.1.2.91 del bilancio regionale 2001, da utilizzare per le finalità di seguito indicate:
  1. di demandare al Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale tutti gli adempimenti attuativi del presente provvedimento;
  2. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà sociale.

 

IL SEGRETARIO

Allegato 1 alla DGR

CRITERI E MODALITA' PER LA SPERIMENTAZIONE DEL "PRESTITO SULL'ONORE"

Scopo della sperimentazione

La sperimentazione del 'prestito sull'onore' è finalizzata a promuovere ed avviare interventi di sostegno finanziario verso famiglie e giovani coppie in situazione di temporanea difficoltà economica, al fine di prevenirne l'entrata nel circuito assistenziale.

Natura dell'intervento

Il 'prestito sull'onore' è un prestito in denaro senza interessi, ovvero a 'tasso zero', da restituire attraverso rate mensili,  entro un periodo di tempo concordato, che non può superare i 5 anni. E' perciò un contributo economico che richiede al cittadino beneficiario di essere parte attiva per superare le momentanee difficoltà economiche della propria famiglia.

Ammontare del 'prestito sull'onore'

Il 'prestito sull'onore' può variare, a seconda dei casi, da un minimo di euro 2.582 (pari a circa L. 5 milioni) ad un massimo di euro 7.746 (pari a circa L. 15 milioni).

Incompatibilità del 'prestito sull'onore' con altre prestazioni

Non è possibile concedere il 'prestito sull'onore' qualora la famiglia richiedente abbia ottenuto altre agevolazioni della stessa natura, erogate da soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le agevolazioni di carattere fiscale.

Inammissibilità

Sono esclusi dal 'prestito sull'onore' i soggetti che hanno una situazione debitoria con gli Istituti di Credito che evidenzia l'assoluta incapacità di rimborso del prestito.

Categorie di beneficiari

I beneficiari dei 'prestiti sull'onore' sono le famiglie e le giovani coppie in situazione di temporanea difficoltà economica.

Per famiglia si intende, ai sensi dell'art. 1 comma 1, della legge regionale. n. 23/99 quella "definita dagli artt. 29 e 30 della Costituzione nonché quella composta da persone unite da vincolo di parentela, adozione o affinità. Ai fini degli interventi previsti dalla presente legge il 'concepito' è considerato componente della famiglia".

Per 'giovani coppie'si intende il nucleo familiare composto da:

Requisiti per la concessione del 'prestito sull'onore'

Il  richiedente il 'prestito sull'onore' deve:

Il richiedente deve inoltre essere stato interessato da uno dei seguenti eventi:

  1. aumento del carico familiare derivante da parti gemellari o da inserimento in famiglia di uno o più figli adottati;
  2. perdita o riduzione della attività lavorativa di uno o entrambi i percettori di reddito, per una delle seguenti cause:
    1. decesso
    2. stato di detenzione
    3. stato di invalidità accertato, per il quale il soggetto risulta ancora in attesa della prevista provvidenza economica.
  3. stato di disoccupazione dell'unico percettore di reddito con età superiore a 45 anni, in conseguenza di ristrutturazione e/o cessazione dell'attività dell'azienda presso cui prestava lavoro in qualità di dipendente.

Le condizioni per il riconoscimento dei suddetti 'eventi' devono essere possedute non oltre sei mesi prima della data di presentazione della domanda da parte dell'interessato.

Criteri per la  valutazione del reddito familiare

Il nucleo familiare di riferimento, ai fini della determinazione del reddito complessivo, è costituito da tutti i soggetti conviventi, come certificato dallo 'stato di famiglia'.

Alla formazione del reddito familiare concorrono tutti i redditi assoggettabili all'IRPEF percepiti dai componenti del nucleo familiare, come sopra definito, considerati al lordo delle ritenute fiscali.

Il reddito di riferimento è quello documentato dall'ultima dichiarazione o certificazione dei redditi presentata.

Al  reddito familiare dichiarato si applicano le seguenti detrazioni:

Il reddito familiare complessivo, così determinato al fine della concessione del 'prestito sull'onore', non deve superare il limite di euro 41.316,55 (pari a circa L.80.000.000 complessive).

Procedure per l'erogazione del 'prestito sull'onore'

Il prestito sull'onore verrà erogato attraverso una procedura 'a sportello', secondo l'ordine di presentazione delle domande, a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia) del presente atto, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Il richiedente deve:

all'evento B3, per il quale è indispensabile la necessaria documentazione rilasciata dall'ASL competente;


(*) nel caso di famiglie extracomunitarie è necessario che siano in possesso del 'permesso di soggiorno' e/o della 'carta di soggiorno'.

Compiti degli STAP

E' compito degli STAP:

Compiti  dei  comuni

E' a cura dei comuni:

Istruttoria delle domande ed erogazione del 'prestito sull'onore'

Decadenza del diritto al beneficio relativo al 'prestito sull'onore'

Sono motivi di decadenza del diritto al beneficio:


Allegato A - Legge regionale n. 23 del 06-12-1999 - Politiche regionali per la famiglia

(...)

ART. 3 - Agevolazioni finanziarie e accesso alla prima casa

  1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli di natura economica alla formazione e allo sviluppo di nuove famiglie, la Regione favorisce l'erogazione di finanziamenti a tasso e condizioni agevolati, consistenti in contributi per l'abbattimento del tasso di. interesse, nella misura del 2%, sui prestiti alle giovani coppie, così come definite dal comma 13, per soddisfare le esigenze familiari collegate o conseguenti ai matrimonio, opportunamente documentate, con esclusione delle esigenze legate all'accesso alla prima casa di cui al comma 9.

  2. Sono concessi prestiti sull'onore consistenti in contributi da restituire secondo piani di rimborso concordati, senza interessi a carico del mutuatario, ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, in situazione di temporanea difficoltà economica, per il finanziamento di spese relative a tutte le necessità della vita familiare compreso il pagamento degli affitti, purché in possesso di un reddito complessivo non superiore al Lire 80.000.000. L'onere degli interessi è a totale carico della Regione. A tali prestiti possono accedere anche giovani coppie. I contributi di cui al presente comma e al comma 1 sono concessi per una durata quinquennale e sono commisurati fino ad un importo massimo di Lire 70.000.000 di prestito contratto.

  3. Qualora i soggetti di cui ai commi le 2 non siano in grado di offrire sufficienti garanzie reali per il mutuo che intendono contrarre, la Regione, su richiesta dell'istituto di credito, può concedere fideiussione gratuita a garanzia dell'obbligazione di restituzione delle somme oggetto del mutuo, nei limiti di importo di cui al comma 2.

  4. Per l'attuazione di quanto disposto ai commi 1 e 2, è costituito un apposito fondo finalizzato all'abbattimento parziale del 2% del tasso di interesse per le agevolazioni di cui al comma 1 e all'abbattimento totale per le agevolazioni di cui al comma 2. Le modalità di indirizzo e gestione di tale fondo sono disciplinate da apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti e le aziende di credito operanti in Lombardia.

  5. Per l'attuazione del disposto di cui al comma 3 è costituito presso Finlombarda s.p.a. un apposito fondo di garanzia finalizzato a garantire l'adempimento della obbligazione di restituzione del capitale mutuato. Le modalità di indirizzo e di gestione del fondo sono regolamentate da un'apposita convenzione da stipularsi tra la Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per l'attività di gestione. Con l'utilizzo di tale fondo la Regione garantisce il 50% dell’ importo mutuato, fermo restando l'importo massimo di Lire 70.000.000.

  6. Le convenzioni stipulate ai sensi dei commi 4 e 5 determinano l'entità dei finanziamenti resi disponibili e fissano le modalità di determinazione del tasso di interesse e fissano le modalità di determinazione del tasso di interesse per le operazioni di prestito di cui ai commi 1 e 2; a tal fine la Regione pone a carico del proprio bilancio gli importi necessari a finanziare il fondo abbattimento tassi per finanziamenti effettuati dagli istituti di credito, ai sensi dei commi 1 e2.

Nelle convenzioni sono definiti:

  1. le modalità di presentazione delle domande e le altre modalità operative per l’accesso ai finanziamenti;

  2. le procedure per l'esame delle domande;

  3. i tempi per l’istruttoria e per la concessione di finanziamenti;

  4. le condizioni di garanzia a carico del fondo di garanzia;

  5. le modalità di rendicontazione della quota di interessi debitori a carico del fondo abbattimento interessi.

  1. Nell'ambito delle convenzioni stipulate con le aziende di credito incaricate di gestire il servizio di tesoreria regionale, possono essere stipulati specifici accordi integrativi, finalizzati ad agevolare l’ accesso al credito, di cui ai comma 9, da parte delle giovani coppie, di cui al comma 13, e delle gestanti sole, con particolare riferimento all'individuazione delle risorse finanziarie messe a disposizione, ai parametri per la determinazione dei tassi di interesse ed ai tempi ed alle procedure per la concessione dei finanziamenti. La Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni anche con altri istituti di credito operanti in Lombardia per agevolare il credito finalizzato all'acquisto della prima casa.

  2. Le eventuali agevolazioni, a favore delle giovani coppie e delle gestanti sole, che, in base agli accordi di cui al comma 7, risultino a carico degli istituti di credito convenzionati, possono essere integrate dalla riduzione, a carico della Regione, del tasso di interesse sui finanziamenti concessi; tale riduzione non può comunque essere superiore alla misura massima del 2%.

  3. Per agevolare l'accesso alla prima casa la Regione favorisce ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, l'erogazione di finanziamenti a tasso e condizioni agevolate consistenti in con tributi per l'abbattimento del tasso d'interesse nella misura massima del 2% sui mutui contratti dai beneficiari. La Giunta regionale definisce annualmente le risorse finanziarie destinate alle agevolazioni che vengono prioritariamente concesse nell'ordine: alle giovani coppie; alle gestanti. sole; al genitore solo con figli minori a carico; a nuclei familiari con almeno tre figli. I contributi sono concessi sulla base delle modalità di cui al comma 10 e dei requisiti di cui al comma 11.

  4. I contributi sono concessi per una durata decennale e sono commisurati fino ad un importo massimo di Lire 100.000.000 di mutuo. In caso di estinzione anticipata del mutuo da parte del beneficiario, cessa l'erogazione del contributo residuo. Al fine di semplificare ed accelerare la procedura di accesso al mutuo viene individuato, secondo le procedure di legge, l'istituto di credito erogante. La scelta avviene mediante comparazione e contemperamento della migliore offerta in termini finanziari, di garanzia, di efficacia, sicurezza e tempestività nell'adempimento dei carichi istruttori e di presenza. sul territorio regionale.

  5. Per fruire dei benefici di cui al comma 9, i soggetti ivi previsti devono possedere i seguenti requisiti:

a) non essere proprietari di altro alloggio adeguato ai sensi dell'art; 12 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 9l (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);

b) non aver fluito di altre agevolazioni. pubbliche per le medesime finalità;

c) non aver percepito cumulativamente un reddito complessivo superiore, a Lire 50.000.000;

  1. L'alloggio oggetto delle agevolazioni deve possedere i seguenti requisiti:

- non essere di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso);

- non avere superficie utile superiore a mq 95 ai sensi dell’art. 16, comma 3, della legge 5 agosto1978 n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale).

  1. Ai fini dell'attuazione delle norme previste dai precedenti commi, per "giovani coppie" s'intendono quelle, con reddito annuo complessivo non superiore a Lire 80.000.000, che:

a) contraggano matrimonio entro un anno o lo abbiano contratto da non più di un anno dalla data di approvazione del provvedimento di cui alla lett. d) del comma 16;

b) non abbiano componenti di età superiore ai 35 anni.

  1. Per "reddito complessivo" s'intende il reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi diminuito di Lire 4.000.000 per ogni figlio a carico alla data di presentazione della domanda per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo, e di Lire 8.000. 000 per ogni figlio che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

  2. I limiti di reddito e l'entità dei contributi previsti dal presente articolo possono essere rideterminati dalla Giunta regionale, con cadenza biennale e con riferimento alle disponibilità di bilancio, in ragione delle variazioni dei prezzi al consumo accertate dall'ISTAT.

  3. La Giunta regionale determina le modalità operative necessarie a dare attuazione alle misure previste dal presente articolo e, in particolare, procede a:

a) adottare gli schemi di convenzione di cui ai commi 4 e 5;

b) individuare eventuali limiti per la cumulabilità delle provvidenze di cui al presente articolo, tra di loro, nonché con, le altre agevolazioni erogate da soggetti pubblici e privati;

c) precisare le  categorie di spese ammissibili al finanziamento di cui al comma 1, nonché determinare le modalità per la documentazione delle stesse;

d) individuare le categorie di beneficiari e determinare le procedure ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dal presente articolo.

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