Legge Regionale n. 19 del 11 Settembre 2000 - Regione Veneto

 

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali
in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2000

(stralcio)

(...)

Art. 19 - Interventi a favore di famiglie in particolari situazioni di bisogno.

1. Per interventi economici a sostegno delle famiglie dove sono avvenuti parti plurigemellari, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi ai comuni, ai sensi dell'articolo della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, pari almeno a lire 1.000.000 mensili per ciascun bambino fino al compimento del sedicesimo anno di età, nei limiti di disponibilità del relativo stanziamento di bilancio (capitolo n. 61416).

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