(...)
1. Per interventi economici a sostegno delle famiglie dove sono avvenuti parti plurigemellari, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi ai comuni, ai sensi dell'articolo della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, pari almeno a lire 1.000.000 mensili per ciascun bambino fino al compimento del sedicesimo anno di età, nei limiti di disponibilità del relativo stanziamento di bilancio (capitolo n. 61416).