Regolamento per l'erogazione di contributo economico alle famiglie per le spese di acquisto di formule (latte in polvere) nel caso di nascita di gemelli.

 

Art. 1

Alle famiglie, residenti nei comuni della provincia di Potenza, nel cui ambito si è verificato l'evento del parto gemellare o plurigemellare, è assegnato un contributo economico per provvedere all'acquisto di formule.

Art. 2

Ha diritto a formulare istanza di contributo uno dei genitori ovvero il tutore giudiziario.

Art. 3

Il contributo è pari alla spesa di acquisto delle formule effettuato presso una farmacia della provincia di Potenza, per quantità sufficiente al nutrimento dei gemelli per un periodo non superiore a mesi 6 (sei) secondo quando disposto dall'art.5

Art. 4

Possono accedere al contributo i nuclei familiari il cui reddito annuo non sia superiore a 50 (cinquanta) milioni nel caso di parto gemellare e a 100 (cento) milioni nel caso di parto plurigemellare.

Il reddito va certificato attraverso l'esibizione di copia della dichiarazione reddituale riferita all'anno precedente a quello in cui si produce l'istanza e deve essere relativo all'intero nucleo familiare.

 Art. 5

L’erogazione del contributo avverrà al termine dei 6 (sei) mesi su rendiconto corredato dalla certificazione rilasciata dal pediatra dei minori con l'indicazione del tipo di prodotto acquistato e somministrato più documentazione dell'acquisto effettuato consistente in scontrini fiscali accompagnati da dichiarazione emessa dalla farmacia in cui viene specificato il tipo e la quantità di prodotto cui lo scontrino si riferisce. 

Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi da altri Enti per lo stesso scopo.

Art. 6

Il genitore, ovvero il tutore giudiziario, può produrre istanza di contributo entro il primo anno dalla data di nascita dei gemelli. 

La documentazione di acquisto delle formule deve essere, in ogni caso, riferita al primo semestre di vita dei neonati.

Art. 7

La richiesta di contributo deve essere corredata dal certificato di nascita degli infanti e dall'autocertificazione della residenza e del reddito dichiarato dal nucleo familiare.

L'istanza di contributo deve essere inviata alla Provincia di Potenza - Servizio Socio- Assistenziale o anche consegnata agli Uffici del Comune di residenza, che provvederanno a trasmetterla al competente Ufficio della Provincia di Potenza.

Art. 8

Gli Uffici competenti della Provincia, ricevuta l'istanza, provvedono all'istruttoria entro il termine di gg. 30 (trenta).

Espletata l'istruttoria viene redatta Delibera per l'ammissione dei beneficiari al contributo, la cui spesa viene poi impegnata e liquidata a mezzo atti dirigenziali dopo presentazione di rendiconto.

Art. 9

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberato conciliare n. 73 del 31/10/2000, esecutivo a norma di legge.  

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