Circolare Inps N. 231 del 28 Dicembre 1999
Sentenza del 24-30 Giugno 1999, n. 270 della Corte Costituzionale - Parto Prematuro
SOMMARIO: In caso di parto prematuro l'indennità di maternità deve essere corrisposta per un periodo complessivo di 5 mesi, sempreché la lavoratrice si sia effettivamente astenuta dal lavoro.
Con sentenza 24-30 giugno 1999, n. 270, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 4, 1° comma, lett. c), della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, nella parte in cui non prevede, per l'ipotesi di parto prematuro, una decorrenza dei termini del periodo dell'astensione obbligatoria idonea ad assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino.
La stessa Corte, infatti, ha rilevato l'incongruenza del suddetto art. 4, il quale, nel prevedere un periodo di astensione obbligatoria nei due mesi precedenti la data presunta del parto ed un altro nei tre mesi dopo il parto, ha determinato rigidamente non solo la durata ma anche la decorrenza dei periodi stessi, decorrenza che è stata ulteriormente fissata dall'art. 6 del D.P.R. n. 1026/76 - relativamente al periodo posteriore al parto - nel giorno successivo a quello del parto. Pertanto la Corte ha ritenuto possibile, in caso di parto prematuro, lo spostamento della decorrenza della astensione dopo il parto o al momento dell'ingresso del neonato nella famiglia (analogamente alla ipotesi di affidamento preadottivo) ovvero alla data presunta del parto.
La Corte ha nel contempo demandato al legislatore la scelta della soluzione, precisando che, in assenza di intervento legislativo, debba essere il giudice a stabilire la regola idonea a disciplinare la fattispecie. In proposito si rende noto che nel disegno di legge n. 4624, approvato dalla Camera dei deputati il 13.10.99, all'art.11, è prevista la seguente disciplina: "Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto".
In
attesa della conclusione dell'iter legislativo e della conseguente emanazione
della legge, il Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai
lavoratori dipendenti, rilevato che dopo la pronuncia della Corte Costituzionale
la applicazione pura e semplice delle norme finora seguite non appare consentita
all'Istituto nelle situazioni di parto prematuro, e ritenuto che la proposta
contenuta nel suddetto disegno di legge sia in effetti quella che meglio
contempera le esigenze della lavoratrice madre e del bambino prematuro, ha
stabilito (v. delibera n. 1355 del 1.12.99 allegata) che in
caso di parto prematuro l'indennità di maternità per astensione obbligatoria
va corrisposta per un periodo complessivo di 5 mesi, sommando, cioè, a quello
ordinariamente previsto dopo il parto (3 mesi) quello che la lavoratrice non ha
potuto godere a titolo di astensione obbligatoria antecedente alla data presunta
del parto indicata nel certificato medico di gravidanza.
Qualora la lavoratrice, a causa della anticipazione del parto, non abbia potuto
presentare il certificato medico di gravidanza, la data presunta deve essere
determinata, come di consueto (v. circ. n. 213 del 17.10.89), "a
posteriori", da parte del medico della Sede, sulla scorta dei dati
contenuti nella cartella clinica relativa al parto. Precisato che per
"parto prematuro" deve intendersi qualsiasi parto verificatosi prima
della data presunta, si fa presente che tali nuove disposizioni - valide
sempreché eventuali norme di legge non discipliniano diversamente la
fattispecie - potranno essere applicate limitatamente alle situazioni non ancora
definite (per prescrizione, decadenza o sentenza passato in giudicato) alla data
del 7.7.99, di pubblicazione della sentenza n. 270/99 e che il riconoscimento
della indennità per il periodo complessivo di cui si è detto potrà avvenire
solo dopo aver verificato la effettiva astensione dal lavoro della lavoratrice
richiedente. La nuova procedura automatizzata, di imminente rilascio, per il
pagamento diretto delle prestazioni di malattia e di maternità, opererà anche
il calcolo del periodo di astensione obbligatoria post partum secondo le
presenti, nuove indicazioni. Peraltro, qualora il periodo di astensione
obbligatoria effettivamente fruito dalla lavoratrice (quindi, effettivamente
indennizzabile) non corrisponda a quello "proposto" dalla procedura -
nonostante si tratti di astensione obbligatoria - sarà possibile modificare la
data indicata dalla procedura stessa come "fine evento".
IL
DIRETTORE GENERALE TRIZZINO
Allegato 1
DELIBERAZIONE N. 1355
del 01-12-1999
vista
la sentenza
n. 270 del 24-30 giugno 1999 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato
la illegittimità costituzionale dell'art. 4, 1° comma, lett. c), della legge
30 dicembre 1971 n. 1204, nella parte in cui non prevede, per l'ipotesi di parto
prematuro, una decorrenza del periodo di astensione obbligatoria dopo il parto
idonea ad assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino;
ritenuto che in conseguenza della pronuncia suddetta l’applicazione delle
disposizioni del citato art.4, in caso di parto prematuro determinerebbe un
comportamento illegittimo da parte dell’Istituto;
preso
atto che la Corte ha ritenuto
possibile, in caso di parto prematuro, lo spostamento della suddetta decorrenza
o al momento dell'ingresso del neonato nella famiglia (analogamente alla ipotesi
di affidamento preadottivo) ovvero alla data presunta del parto, rinviando al
legislatore la scelta tra le due soluzioni;
tenuto conto del D.d.L. n. 4624, approvato dalla Camera dei
deputati il 13.10.99, che all’art. 11 stabilisce: "Qualora il parto
avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di
astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di
astensione obbligatoria dopo il parto";
considerato che l’indicazione contenuta nel suddetto disegno di legge è quella
che meglio contempera le esigenze della madre e del bambino prematuro, senza
stravolgimenti del vigente sistema di protezione;
rilevato che, in sostanza, il
periodo non goduto quale astensione prima del parto sarebbe aggiunto a quello (3
mesi) ordinariamente previsto dopo il parto, con conseguente godimento di un
periodo di astensione obbligatoria per maternità, pari a cinque mesi;
rilevato che, in sostanza, il
periodo non goduto quale astensione prima del parto sarebbe aggiunto a quello (3
mesi) ordinariamente previsto dopo il parto, con conseguente godimento di un
periodo di astensione obbligatoria per maternità, pari a cinque mesi;
considerato che per "parto prematuro" deve intendersi quello verificatosi
prima della data presunta;
valutata l’opportunità di evitare giudizi che condurrebbero alla soccombenza
dell’INPS e con conseguenti spese di giudizio, comprese probabilmente quelle
di soccombenza;
ritenuto che il nuovo criterio debba trovare applicazione in tutte le situazioni
non ancora definite, per prescrizione, decadenza o sentenza passata in
giudicato, alla data del 7.7.99, di pubblicazione della sentenza n. 270/99;
su
proposta del
Direttore Generale,
in caso di parto prematuro al periodo indennizzabile di astensione
obbligatoria ordinariamente previsto dopo il parto (3 mesi) deve essere aggiunto
quello che la lavoratrice non ha potuto godere a titolo di astensione
obbligatoria antecedente alla data presunta del parto, risultante dal
certificato medico di gravidanza;
in mancanza del certificato medico di gravidanza la data presunta è
determinata "a posteriori" sulla scorta dei dati contenuti nella
cartella clinica relativa all’evento;
l’indennità non è corrisposta per i periodi in cui la lavoratrice non
si è astenuta dal lavoro.