MESSAGGIO INPS n. p. 2001/0005/000569 del 27 giugno 2001
Il
D. Lgs. n. 151 del 26.3.2001
contenente il T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela della
maternità e della paternità (inviato a codeste Sedi, per una immediata
conoscenza con il Msg. n. 485 del 1.6.2001), stabilisce, all’art. 32, che
ciascun genitore ha diritto al congedo parentale per ogni bambino, nei suoi
primi otto anni di vita.
Di
conseguenza, in caso di parto gemellare o plurigemellare ciascun genitore ha
diritto a fruire per ogni nato del numero di mesi di congedo parentale
previsti dallo stesso art. 32 (in sintesi, per ciascun figlio, fino a 6 mesi per
la madre, fino a 7 mesi per il padre, nel limite complessivo di 10 o 11 mesi fra
entrambi i genitori).
Le
modalità di fruizione dei periodi ed i criteri relativi al trattamento
economico restano, quindi, quelli stabiliti in applicazione della legge 53/2000
e riportati nella circ. 109 del 6.6.2000.
Il
genitore che intenda avvalersi di ulteriori periodi di congedo parentale per la
presenza di due o più figli gemelli dovrà presentare separate domande sul
nuovo Mod. AST. FAC. (v. circ. n. 103 del 11.5.2001), predisposto per
l’acquisizione delle informazioni necessarie al completo esame delle domande.
Con
l’occasione si precisa che per il parto plurimo non è previsto, invece, il
diritto ad ulteriori periodi di congedo di maternità (astensione obbligatoria).
IL DIRETTORE CENTRALE ZICCHEDDU