Stralcio della

LEGGE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

n. 4 DEL 26/02/2001     

Disposizioni per la formazione del bilancio  pluriennale ed annuale della Regione

(Legge finanziaria 2001)

  Art. 4  - Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali
Comma 60.

Il titolo IV della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, come modificato dall’articolo 3, comma 7, della legge regionale 2/2000, e’ sostituito dal seguente:

TITOLO IV - Disposizioni a tutela e promozione della maternita’

Art. 14

  1. Al fine di incentivare l’incremento demografico e sostenere la maternita’, l’Amministrazione regionale finanzia, a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei coniugi sia cittadino italiano residente nel Friuli-Venezia Giulia da almeno 12 mesi, la concessione dei seguenti benefici:

a) un assegno una tantum di importo pari a lire 6 milioni per il secondo figlio;

b) un assegno una tantum di importo pari a lire 9 milioni per ciascun figlio successivo al secondo;

c) un assegno una tantum di importo pari a lire 10 milioni per ogni nato in caso di parto gemellare o plurigemellare, beneficio non cumulabile con gli assegni di cui alle lettere a) e b);

d) un assegno mensile per ciascun figlio successivo al secondo che decorre dal mese successivo alla data di nascita e cessa dal mese successivo alla data del raggiungimento del terzo anno di età.

  1. L’assegno spetta, per i parti avvenuti dall’1 gennaio 2001, ai nuclei familiari aventi un reddito imponibile compreso entro i seguenti limiti:

a) non inferiore all’importo della pensione minima INPS, riferito ad almeno uno degli anni compresi fra quello precedente e quello successivo alla nascita del bambino;

b) non superiore a lire 90 milioni;

c) in deroga a quanto previsto alla lettera a), per gli imprenditori agricoli a titolo principale il reddito minimo é stabilito nell’importo di lire 2 milioni.   

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