Stralcio della
LEGGE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
n. 4 DEL 26/02/2001
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione
(Legge finanziaria 2001)
| Art. 4 - Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali | |
| Comma 60. |
Il titolo IV della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, come modificato dall’articolo 3, comma 7, della legge regionale 2/2000, e’ sostituito dal seguente: TITOLO IV - Disposizioni a tutela e promozione della maternita’ Art. 14
a) un assegno una tantum di importo pari a lire 6 milioni per il secondo figlio; b) un assegno una tantum di importo pari a lire 9 milioni per ciascun figlio successivo al secondo; c) un assegno una tantum di importo pari a lire 10 milioni per ogni nato in caso di parto gemellare o plurigemellare, beneficio non cumulabile con gli assegni di cui alle lettere a) e b); d) un assegno mensile per ciascun figlio successivo al secondo che decorre dal mese successivo alla data di nascita e cessa dal mese successivo alla data del raggiungimento del terzo anno di età.
a) non inferiore all’importo della pensione minima INPS, riferito ad almeno uno degli anni compresi fra quello precedente e quello successivo alla nascita del bambino; b) non superiore a lire 90 milioni; c) in deroga a quanto previsto alla lettera a), per gli imprenditori agricoli a titolo principale il reddito minimo é stabilito nell’importo di lire 2 milioni. |