DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEDI LOCALI (PROVINCIALI/REGIONALI)
(Approvato dal Consiglio direttivo nella seduta del 22 febbraio 2006)
Finalità delle sedi locali (provinciali e regionali)
Essere il riferimento di area per associati e non associati che necessitano informazioni attinenti l’attività della Associazione e, in particolare, raccogliere le iscrizioni dirette effettuate nel territorio di competenza, trasmettendo le informazioni amministrative di rito alla Sede Nazionale e versando tempestivamente alle casse dell’associazione le quote associative incassate in contanti; Collaborare con la Sede Nazionale dell’Associazione nella realizzazione degli scopi statutari, nonché del Programma di attività dell’associazione approvato dall’Assemblea dei soci; Promuovere presso le istituzioni locali, comprese quelle scolastiche e sanitarie, il sostegno e la tutela dei genitori di gemelli; Promuovere la stipula di Convenzioni tra l’Associazione e le aziende commerciali per la vendita di prodotti e servizi agli associati, a quotazioni economiche particolari;
Collaborare con la Sede Nazionale dell’Associazione nella formalizzazione delle Convenzioni di cui al punto precedente; Configurarsi come polo logistico locale per la realizzazione di progetti a favore delle famiglie con gemelli.
Di norma, la sede regionale coincide con la sede provinciale sita nel territorio del capoluogo di regione, e il referente regionale coincide con il referente provinciale di tale sede provinciale: Qualora in una regione fosse presente una sola sede provinciale, tale sede è automaticamente indicata come sede regionale, salvo modificare la sua denominazione nel momento in cui venisse ad istituirsi una sede provinciale nel comune capoluogo di regione. Qualora non esista una sede provinciale in ciascuna delle province esistenti in una regione, la sede regionale è il riferimento per le province non coperte.
Sono tuttavia possibili soluzioni diverse, previa deliberazione dell’assemblea dei soci regionali.
Compiti e doveri dei referenti locali
1. Il referente locale sarà il punto di riferimento dell'associazione nel proprio territorio (se referente regionale, di norma coincidente con la provincia capoluogo di regione, sarà il riferimento per le province non coperte da sedi provinciali, oltre alla sua; se referente provinciale, sarà il riferimento per il territorio provinciale);
2. Il referente locale dovrà a tale scopo, come minimo, rendere pubblici nome, cognome, indirizzo e nr. di telefono, anche eventualmente non di casa sua, se ha la possibilità di individuare un'altra sede, avendo consenziente PER ISCRITTO il padrone di casa (es. se ufficio, il titolare dell'ufficio);
3. il referente locale deve avere, presso l’indirizzo di riferimento, un PC con collegamento ad internet;
4. il referente locale dovrà essere in condizione di apporre una targhetta sul campanello/buca delle lettere dell'indirizzo di sede, che indichi che li' si trova la sede regionale/provinciale dell'associazione;
5. al referente locale sarà assegnata dall’associazione una casella di posta elettronica nomeprovincia/regione@ilmondodeigemelli.org e saranno progettati volantini personalizzati;
6. il referente locale sarà abilitato all’accesso ad una stanza riservata nel forum, dedicata al colloquio dei referenti tra loro e con il Direttivo e gli Autori del sito web;
7. compatibilmente con il tempo che è in grado di dedicare all’attività, il referente locale si adopererà per raggiungere le finalità di cui sopra.
8. Il referente locale potrà essere oggetto di controlli sull’effettiva esistenza della sede da parte del Ministero per le Politiche Sociali, qualora l’associazione venga iscritta al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale;
9. Il referente locale, in attesa di una regolamentazione particolare della procedura di comunicazione, dovrà assiduamente curare attraverso il forum le relazioni con il gruppo degli autori e il Direttivo, tramite la presidente che ha l’onere di inserire all’ordine del giorno delle sedute le decisioni da prendere;
10. Il referente dovrà concordare ogni iniziativa con la Presidente e tramite questa, con il Direttivo; per quelle iniziative che esulano dai normali compiti di segreteria, e che possano determinare l’insorgere di nuove responsabilità e/o oneri economici per l’associazione, si dovrà attendere il parere del Consiglio Direttivo prima di dar luogo all’azione;
11. La sede locale non ha autonomia di bilancio; pertanto ogni rapporto economico, sia in entrata che in uscita, procacciato/individuato come necessario dal referente locale, dovrà essere previamente autorizzato e indirizzato al bilancio e al conto corrente dell’associazione.
Aggiornato
mercoledì 06 giugno 2006
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